Art. 13 · Quorum
Allegato VISez. 1

Art. 13

391 / 455

Quorum

In vigore dal 20 dic 1994
Quorum 1. Tutti i membri disponibili del Tribunale devono essere in seduta; è necessario un quorum di 11 membri eletti per costituire il Tribunale. 2. Ai sensi dell' del presente Allegato, il Tribunale decide quali membri sono disponibili alla formazione del Tribunale per conoscere di una specifica controversia, tenuto conto dell'effettivo funzionamento delle camere come previsto agli del presente Allegato. 3. Tutte le controversie e tutte le domande presentate al Tribunale sono esaminate e decise dal Tribunale, a meno che non si applichi l' del presente Allegato o le parti richiedano che la questione sia risolta conformemente all' del presente Allegato.
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