Art. 11 · Carattere definitivo della decisione
Allegato VIISez. 5

Art. 11

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Carattere definitivo della decisione

In vigore dal 20 dic 1994
Carattere definitivo della decisione La decisione è definitiva e non impugnabile, salvo che le parti della controversia non si siano accordate in anticipo su una procedura di impugnazione. Le parti della controversia vi si conformano.
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urn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-11-3