Allegato VII›Sez. 5
Art. 1
420 / 455Apertura del procedimento
In vigore dal 20 dic 1994
ALLEGATO VII
ARBITRATO
Apertura del procedimento
Nel rispetto delle disposizioni della Parte XV, una qualsiasi delle parti di una controversia può sottoporre la controversia alla procedura di arbitrato di cui al presente Allegato, con notifica scritta indirizzata all'altra parte o parti della controversia. La notifica è essere accompagnata dall'esposizione della domanda e dei motivi su cui essa si fonda.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-12-02;689#art-av-1-3