Art. 1 · Disposizioni generali
Allegato VISez. 1

Art. 1

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Disposizioni generali

In vigore dal 20 dic 1994
ALLEGATO VI STATUTO DEL TRIBUNALE INTERNAZIONALE PER IL DIRITTO DEL MARE Disposizioni generali 1. Il Tribunale internazionale per il diritto del mare è costituito e opera conformemente alle disposizioni della presente Convenzione e del presente Statuto. 2. Il Tribunale ha la sua sede nella libera ed anseatica città di Amburgo nella Repubblica federale di Germania. 3. Il Tribunale può riunirsi ed esercitare le sue funzioni altrove ogni volta che lo ritiene auspicabile. 4. La sottoposizione di una controversia al Tribunale è disciplinata dalle disposizioni delle Parti Xl e XV.
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