Allegato IX›Sez. 5
Art. 8
445 / 455Applicazione della Parte XVII
In vigore dal 20 dic 1994
Applicazione della Parte XVII
1. La Parte XVII si applica mutatis mutandis alle organizzazioni internazionali salvo nelle ipotesi seguenti:
a) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non viene considerato ai fini dell'applicazione dell';
b) i) una organizzazione internazionale ha la capacità esclusiva di agire relativamente all'applicazione degli articoli da 312 a 315, nei limiti in cui essa è competente ai sensi dell' del presente Allegato su tutta la materia soggetta ad emendamento;
ii) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale relativo ad un emendamento su un settore che rientra interamente nella competenza della organizzazione internazionale, ai sensi dell' del presente Allegato, è considerato come strumento di ratifica od adesione di ciascuno degli Stati membri che sono Stati contraenti, ai fini dell'applicazione dell';
iii) lo strumento di conferma formale o di adesione di una organizzazione internazionale non è preso in considerazione ai fini dell'applicazione dell', in tutti gli altri casi;
c) i) una organizzazione internazionale non può denunciare la presente Convenzione conformemente all' se qualcuno dei suoi Stati membri è uno Stato contraente e se essa continua a rispondere ai requisiti specificati nell' del presente Allegato.
ii) una organizzazione internazionale deve denunciare la presente Convenzione quando nessuno dei suoi Stati membri è Stato contraente o se la organizzazione internazionale cessa di rispondere alle condizioni previste dall' del presente Allegato. La denuncia ha effetto immediatamente.
Storico versioni
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