Art. 6 · Responsabilità
Allegato IXSez. 5

Art. 6

443 / 455

Responsabilità

In vigore dal 20 dic 1994
Responsabilità 1. Le Parti che hanno la competenza ai sensi dell' del presente Allegato sono responsabili dell'inadempimento degli obblighi e di ogni altra violazione della presente Convenzione. 2. Ogni Stato contraente può richiedere ad una organizzazione internazionale od ai suoi Stati membri che sono Stati contraenti di indicare su chi grava la responsabilità in un caso specifico. L'organizzazione e gli Stati membri coinvolti devono fornire queste informazioni. Se essi non le forniscono entro un termine ragionevole, o se essi comunicano delle informazioni contraddittorie, vengono considerati solidalmente responsabili.
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