Art. 4 · Condizioni di idoneità dei richiedenti
Allegato IIIParte XVII

Art. 4

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Condizioni di idoneità dei richiedenti

In vigore dal 20 dic 1994
Condizioni di idoneità dei richiedenti 1. I richiedenti, che non siano l'Impresa, sono idonei se posseggono la nazionalità o il controllo e il patrocino richiesti all', b), e se rispettano le procedure e rispondono ai criteri di idoneità enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità. 2. Fatte salve le disposizioni del numero 6, tali criteri di idoneità riguardano le possibilità finanziarie e tecniche del richiedente e il suo adempimento di contratti precedentementi stipulati con l'Autorità 3. Ogni richiedente deve essere patrocinato dallo Stato contraente di cui ha la nazionalità, salvo che non abbia più una nazionalità, come si verificherebbe nell'eventualità di un'associazione o di un consorzio di soggetti appartenenti a Stati diversi, nel qual caso tutti gli Stati contraenti interessati debbono patrocinare la richiesta, o salvo che il richiedente sia effettivamente controllato da una altro Stato contraente o da soggetti aventi la nazionalità, nel qual caso entrambi gli Stati contraenti debbono patrocinare la richiesta. I criteri e le procedure per l'applicazione dei requisiti del patrocinio debbono essere enunciati nelle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità. 4. Lo Stato o gli Stati patrocinatori, in applicazione dell', hanno la responsabilità di verificare, conformemente ai rispettivi ordinamenti giuridici, che un contraente da essi patrocinato esegua le attività nell'Area conformemente alle proprie condizioni contrattuali e ai propri vincoli verso la presente Convenzione. Allo Stato patrocinatore non possono essere tuttavia imputabili eventuali danni derivati dal mancato rispetto dei propri obblighi contrattuali da parte di un contraente da esso patrocinato, se lo Stato contraente ha adottato leggi, regolamenti e misure amministrative che, nell'ambito del suo ordinamento giuridico, sono ragionevolmente idonei ad assicurare l'ottemperanza di tali obblighi da parte di persone poste sotto la sua giurisdizione. 5. Le procedure per verificare l'idoneità degli Stati contraenti che sono richiedenti debbono tener conto della loro natura di Stati. 6. I criteri di idoneità prevedono che ciascun richiedente, senza eccezioni, si impegni contestualmente alla sua domanda: a) ad accettare come esecutivi e a rispettare gli obblighi che gli derivano ai sensi della Parte XI, nonché le norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, le decisioni degli organi di essa e i propri obblighi contrattuali verso l'Autorità; b) ad accettare il controllo dell'Autorità sulle attività condotte nell'Area, secondo il disposto della presente Convenzione; c) a rimettere all'Autorità un impegno scritto circa la propria volontà di assolvere i propri obblighi contrattuali in buona fede; d) ad adempiere le disposizioni relative al trasferimento di tecnologia, enunciate all' del presente Allegato.
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