Art. 3 · Esplorazione e sfruttamento
Allegato IIIParte XVII

Art. 3

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Esplorazione e sfruttamento

In vigore dal 20 dic 1994
Esplorazione e sfruttamento 1. L'impresa, gli Stati contraenti e i soggetti menzionati all', b), possono chiedere all'Autorità di approvare programmi di lavoro in relazione all'attività nell'Area. 2. L'Impresa può inoltrare tale richiesta per una qualunque parte dell'Area, ma le richieste sottoposte da altri soggetti, in relazione ad aree riservate, sono subordinate alle ulteriori condizioni specificate all' del presente Allegato. 3. L'esplorazione e lo sfruttamento debbono essere effettuati solo nelle aree specificate nei programmi di lavoro citati all', e approvati dall'Autorità conformemente alla presente Convenzione e alle pertinenti norme, regolamenti e procedure dell'Autorità. 4. Ogni programma di lavoro approvato deve: a) essere conforme alla presente Convenzione e alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità; b) prevedere il controllo da parte dell'Autorità sulle Attività condotte nell'Area conformemente all'; c) conferire all'operatore, conformemente alle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, il diritto esclusivo per l'esplorazione e lo sfruttamento delle categorie specifiche di risorse nell'area prevista dal programma di lavoro. Se tuttavia un richiedente sottopone un programma di lavoro limitato alle sole fasi di esplorazione o sfruttamento, il programma di lavoro approvato gli conferisce diritti esclusivi solo in relazione a quelle fasi. 5. Dopo l'approvazione da parte dell'Autorità, ogni programma di lavoro, esclusi quelli presentati dall'Impresa, viene redatto in forma di contratto concluso tra l'Autorità e il richiedente o i richiedenti.
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