Allegato III›Parte XVII
Art. 21
350 / 455Normativa applicabile
In vigore dal 20 dic 1994
Normativa applicabile
1. Il contratto è disciplinato dalle clausole del contratto stesso, dalle norme, regolamenti e procedure dell'Autorità, dalla Parte XI e dalle altre norme del diritto internazionale che non siano incompatibili con la presente Convenzione.
2. Ogni decisione definitiva emessa da una corte o tribunale avente giurisdizione, in virtù della presente Convenzione, sui diritti e obblighi dell'Autorità e del contraente, è esecutiva nel territorio di ogni Stato contraente.
3. Nessuno Stato contraente può imporre a un contraente condizioni incompatibili con la Parte Xl. Tuttavia, non vengono considerati incompatibili con la Parte Xl le leggi e i regolamenti in materia di protezione ambientale o di altro argomento, applicati da uno Stato contraente ai contraenti posti sotto il suo patrocinio o alle navi battenti la sua bandiera, che siano pi¶ restrittivi delle norme, regolamenti e procedure adottati dall'Autorità in applicazione dell', f), del presente Allegato.
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