Art. 10 · Ripartizione dei profitti
Allegato IVParte XVII

Art. 10

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Ripartizione dei profitti

In vigore dal 20 dic 1994
Ripartizione dei profitti 1. Fatto salvo il numero 3, l'Impresa versa all'Autorità le somme di cui all'Allegato III, , o i loro equivalenti. 2. L'Assemblea può, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione, determinare quale quota del reddito netto dell'Impresa deve essere accantonata per costituire le riserve dell'Impresa. Le somme restanti devono essere trasferite all'Autorità. 3. Durante un periodo iniziale necessario affinché l'Impresa diventi autosufficiente, periodo che non deve superare i 10 anni a partire dall'inizio della sua produzione commerciale, l'Assemblea esenta l'Impresa dai pagamenti di cui al numero 1 e destina tutto il reddito netto dell'Impresa alle riserve.
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