Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994.
Ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994. 461 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Convenzione
Art. 27 Giurisdizione penale a bordo di una nave straniera Art. 28 Giurisdizione civile nei riguardi di navi straniere Art. 29 Definizione di nave da guerra Art. 30 Inosservanza da parte di una nave da guerra delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero. Art. 31 Responsabilità dello Stato di bandiera per danni causati da una nave da guerra o altra nave di Stato in servizio non commerciale. Art. 32 Immunità delle navi da guerra e di altre navi di Stato in servizio non commerciale Art. 159 Composizione, procedura e votazione Art. 160 Poteri e funzioni Art. 161 Composizione, procedura e voto Art. 162 Poteri e funzioni Art. 163 Organi del Consiglio Art. 164 La Commissione di pianificazione economica Art. 165 La Commissione giuridica e tecnica. Art. 166 Il Segretariato Art. 167 Personale dell'Autorità Art. 168 Carattere internazionale del Segretariato Art. 169 Consultazioni e cooperazione con le organizzazioni internazionali e le organizzazioni non governative. Art. 170 L'Impresa Art. 171 Risorse finanziarie dell'Autorità Art. 172 Bilancio annuale dell'Autorità Art. 173 Spese dell'Autorità Art. 174 Capacità dell'Autorità di contrarre prestiti Art. 175 Verifica annuale della contabilità Art. 176 Status giuridico Art. 177 Privilegi e immunità Art. 178 Immunità dalla giurisdizione Art. 179 Immunità dalla perquisizione e da ogni forma di sequestro Art. 180 Esenzione da ogni restrizione, regolamentazione, controllo o moratoria Art. 181 Archivi e comunicazioni ufficiali dell'Autorità Art. 182 Privilegi e immunità di alcune persone agenti nell'ambito dell'Autorità Art. 183 Esenzione da imposte e diritti doganali Art. 184 Sospensione del diritto di voto Art. 185 Sospensione dell'esercizio dei diritti e dei privilegi inerenti alla qualità di membro parte I INTRODUZIONE
Art. 1 Uso dei termini e ambito d'applicazione parte II MARE TERRITORIALE E ZONA CONTIGUA
Art. 2 Regime giuridico del mare territoriale, dello spazio aereo soprastante il mare territoriale, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo sezione 2
Art. 3 Larghezza del mare territoriale Art. 4 Limite esterno del mare territoriale Art. 5 Linea di base normale Art. 6 Scogliere affioranti Art. 7 Linee di base diritte Art. 8 Acque interne Art. 9 Foci dei fiumi Art. 10 Baie Art. 11 Porti Art. 12 Rade Art. 13 Bassifondi emergenti a bassa marea Art. 14 Combinazione di metodi per determinare le linee di base Art. 15 Delimitazione del mare territoriale tra Stati a coste opposte o adiacenti Art. 16 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche Art. 37 Ambito di applicazione della presente sezione Art. 38 Diritto di passaggio in transito Art. 39 Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio in transito Art. 40 Attività di ricerca e di rilievi Art. 41 Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico negli stretti per la navigazione internazionale Art. 42 Leggi e regolamenti emanati dagli Stati rivieraschi in materia di passaggio in transito Art. 43 Ausili alla sicurezza e alla navigazione e altre attrezzature, e prevenzione, riduzione e controllo dell'inquinamento Art. 44 Obblighi degli Stati rivieraschi Art. 116 Diritto di pesca nell'alto mare Art. 117 Obblighi degli Stati nei confronti dei soggetti che ne hanno la nazionalità di adottare misure di conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Art. 118 Cooperazione degli Stati alla conservazione e gestione delle risorse biologiche Art. 119 Conservazione delle risorse biologiche dell'alto mare Art. 120 Mammiferi marini Art. 136 Patrimonio comune dell'umanità Art. 137 Regime giuridico dell'Area e delle sue risorse Art. 138 Condotta generale degli Stati con riferimento all'Area Art. 139 Obbligo di assicurare il rispetto e responsabilità per danni Art. 140 Beneficio dell'umanità Art. 141 Utilizzazione dell'Area esclusivamente a scopi pacifici Art. 142 Diritti e interessi legittimi degli Stati costieri Art. 143 Ricerca scientifica marina Art. 144 Trasferimento di tecnologia Art. 145 Protezione dell'ambiente marino Art. 146 Protezione della vita umana Art. 147 Compatibilità delle attività condotte nell'Area e delle altre attività esercitate nell'ambiente marino Art. 148 Partecipazione degli Stati in via di sviluppo alle attività condotte nell'Area Art. 149 Reperti archeologici e storici Art. 242 Impulso alla cooperazione internazionale Art. 243 Creazione di condizioni favorevoli Art. 244 Pubblicazione e diffusione di informazioni e conoscenze Art. 270 Metodi e mezzi di cooperazione internazionale Art. 271 Direttive, criteri e norme Art. 272 Coordinamento di programmi internazionali Art. 273 Cooperazione con le organizzazioni internazionali e con l'Autorità Art. 274 Scopi dell'Autorità Art. 286 Applicazione delle procedure di cui alla presente Sezione Art. 287 Scelta della procedura Art. 288 Competenza Art. 289 Periti Art. 290 Misure cautelari Art. 291 Accesso Art. 292 Immediato rilascio della nave e dell'equipaggio Art. 293 Diritto applicabile Art. 294 Procedimenti preliminari Art. 295 Esaurimento dei ricorsi interni Art. 296 Carattere definitivo e obbligatorietà delle decisioni sezione 3 SOTTO-SEZIONE A.
Art. 17 Diritto di passaggio inoffensivo Art. 18 Significato del termine "passaggio" Art. 19 Significato dell'espressione "passaggio inoffensivo" Art. 20 Sommergibili e altri veicoli subacquei Art. 21 Leggi e regolamenti dello Stato costiero relativi al passaggio inoffensivo Art. 22 Corridoi di traffico e schemi di separazione del traffico nel mare territoriale Art. 23 Navi straniere a propulsione nucleare e navi adibite al trasporto di materiali nucleari o altre sostanze intrinsecamente pericolose o nocive. Art. 24 Obblighi dello Stato costiero Art. 25 Diritti di protezione dello Stato costiero Art. 26 Tasse imponibili alle navi straniere Art. 45 Passaggio inoffensivo Art. 150 Politiche relative alle attività condotte nell'Area Art. 151 Politiche in materia di produzione Art. 152 Esercizio dei poteri e delle funzioni da parte dell'Autorità Art. 153 Sistema di esplorazione e di sfruttamento Art. 154 Revisione periodica Art. 155 La Conferenza di revisione Art. 202 Assistenza tecnica e scientifica agli Stati in via di sviluppo Art. 203 Trattamento preferenziale a favore degli Stati in via di sviluppo Art. 245 Ricerca scientifica marina nel mare territoriale Art. 246 Ricerca scientifica marina nella zona economica esclusiva e sulla piattaforma continentale Art. 247 Progetti di ricerca scientifica marina intrapresi dalle organizzazioni internazionali o sotto i loro auspici Art. 248 Obbligo di fornire informazioni allo Stato costiero Art. 249 Obbligo di assolvere certe condizioni Art. 250 Comunicazioni relative ai progetti di ricerca scientifica marina Art. 251 Criteri e direttive generali Art. 252 Consenso tacito Art. 253 Sospensione o cessazione delle attività di ricerca scientifica marina Art. 254 Diritti degli stati confinanti senza litorale o geograficamente svantaggiati Art. 255 Misure intese a facilitare la ricerca scientifica marina e fornire assistenza alle navi da ricerca Art. 256 Ricerca scientifica marina nell'Area Art. 257 Ricerca scientifica marina nella colonna d'acqua al di là della zona economica esclusiva Art. 275 Creazione di centri nazionali Art. 276 Creazione di centri regionali Art. 277 Funzioni dei centri regionali Art. 297 Limiti all'applicabilità della Sezione 2 Art. 298 Eccezioni facoltative all'applicabilità della sezione 2 Art. 299 Diritto delle parti di accordarsi sulla procedura sezione 4
Art. 33 Zona contigua Art. 156 Costituzione dell'Autorità Art. 157 Natura dell'Autorità e principi fondamentali che regolano il suo funzionamento Art. 158 Organi dell'Autorità Art. 204 Monitoraggio dei rischi o degli effetti dell'inquinamento Art. 205 Pubblicazione di rapporti Art. 206 Accertamento degli effetti potenziali delle attività Art. 258 Messa in opera e utilizzo Art. 259 Regime giuridico Art. 260 Zone di sicurezza Art. 261 Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale Art. 262 Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione Art. 278 Cooperazione tra organizzazioni internazionali parte III STRETTI USATI PER LA NAVIGAZIONE INTERNAZIONALE
Art. 34 Regime giuridico delle acque che formano stretti usati per la navigazione internazionale Art. 35 Ambito di applicazione della presente Parte Art. 36 Rotte d'alto mare o rotte che attraversano zone economiche esclusive all'interno di stretti usati per la navigazione internazionale parte IV STATI-ARCIPELAGO
Art. 46 Uso dei termini Art. 47 Linee di base arcipelagiche Art. 48 Misurazione della larghezza del mare territoriale, della zona contigua, della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale Art. 49 Regime giuridico delle acque arcipelagiche, del relativo fondo marino e del suo sottosuolo e dello spazio aereo soprastante Art. 50 Delimitazione delle acque interne Art. 51 Accordi in vigore, diritti di pesca tradizionali e cavi sottomarini in opera Art. 52 Diritto di passaggio inoffensivo Art. 53 Diritto di passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici Art. 54 Obblighi delle navi e degli aeromobili durante il passaggio e le attività di ricerca e rilievi, obblighi degli Stati-arcipelago, leggi e regolamenti degli Stati-arcipelago relativi al passaggio nei corridoi di traffico arcipelagici. parte V ZONA ECONOMICA ESCLUSIVA
Art. 55 Regime giuridico specifico della zona economica esclusiva Art. 56 Diritti, giurisdizione e obblighi dello Stato costiero nella zona economica esclusiva Art. 57 Larghezza della zona economica esclusiva Art. 58 Diritti e obblighi degli altri Stati nella zona economica esclusiva Art. 59 Base per la soluzione di conflitti relativi all'attribuzione di diritti e giurisdizione nella zona economica esclusiva Art. 60 Isole artificiali, installazioni e strutture nella zona economica esclusiva Art. 61 Conservazione delle risorse biologiche Art. 62 Sfruttamento delle risorse biologiche Art. 63 Banchi esistenti all'interno delle zone economiche esclusive di due o più Stati costieri oppure presenti contemporaneamente all'interno della zona economica esclusiva e in un'area esterna ad essa adiacente Art. 64 Specie altamente migratorie Art. 65 Mammiferi marini Art. 66 Banchi anadromi Art. 67 Specie catadrome Art. 68 Specie sedentarie Art. 69 Diritto degli Stati privi di litorale Art. 70 Diritti degli Stati geograficamente svantaggiati Art. 71 Non applicabilità degli articoli 69 e 70 Art. 72 Limitazioni alla concessione di diritti Art. 73 Applicazione delle leggi e regolamenti dello Stato costiero Art. 74 Delimitazione della zona economica esclusiva tra Stati con coste opposte o adiacenti Art. 75 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche parte VI PIATTAFORMA CONTINENTALE
Art. 76 Definizione della piattaforma continentale Art. 77 Diritti dello Stato costiero sulla piattaforma continentale Art. 78 Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti, e diritti e libertà degli altri Stati Art. 79 Cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale Art. 80 Isole artificiali, installazioni e strutture sulla piattaforma continentale Art. 81 Perforazioni nella piattaforma continentale Art. 82 Pagamenti e contributi per lo sfruttamento della piattaforma continentale al di là di 200 miglia marine Art. 83 Delimitazione della piattaforma continentale tra Stati a coste opposte o adiacenti Art. 84 Carte nautiche ed elenchi di coordinate geografiche Art. 85 Scavo di gallerie parte VII ALTO MARE
Art. 86 Ambito di applicazione della presente Parte Art. 87 Libertà dell'alto mare Art. 88 Uso esclusivo dell'alto mare per fini pacifici Art. 89 Illegittimità delle rivendicazioni di sovranità sull'alto mare Art. 90 Diritto di navigazione Art. 91 Nazionalità delle navi Art. 92 Posizione giuridica delle navi Art. 93 Navi che battono bandiera delle Nazioni Unite, delle sue agenzie specializzate e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica Art. 94 Obblighi dello Stato di bandiera Art. 95 Immunità delle navi da guerra in alto mare Art. 96 Immunità delle navi impiegate esclusivamente per servizi governativi non commerciali Art. 97 Giurisdizione penale in materia di abbordi o di qualunque altro incidente di navigazione Art. 98 Obbligo di prestare soccorso Art. 99 Divieto di trasporto degli schiavi Art. 100 Obbligo di collaborazione alla repressione della pirateria Art. 101 Definizione di pirateria Art. 102 Atti di pirateria commessi da una nave da guerra o da una nave o da un aeromobile di Stato i cui equipaggi si siano ammutinati Art. 103 Definizione di nave o aeromobile pirata Art. 104 Conservazione o perdita della nazionalità da parte di navi o aeromobili pirata Art. 105 Sequestro di navi o aeromobili pirata Art. 106 Responsabilità per sequestri infondati Art. 107 Navi e aeromobili autorizzati ad effettuare sequestri per atti di pirateria Art. 108 Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope Art. 109 Trasmissioni non autorizzate dall'alto mare Art. 110 Diritto di visita Art. 111 Diritto di inseguimento Art. 112 Diritto di posa di condotte e cavi sottomarini Art. 113 Rottura o danneggiamento di condotte o cavi sottomarini Art. 114 Rottura o danneggiamento di una condotta o cavo sottomarino da parte del proprietario di un'altra condotta o cavo sottomarino. Art. 115 Indennizzo per perdite subite nell'evitare il danneggiamento di condotte o cavi sottomarini parte VIII REGIME GIURIDICO DELLE ISOLE
Art. 121 Regime giuridico delle isole parte IX MARI CHIUSI O SEMICHIUSI
Art. 122 Definizione Art. 123 Cooperazione tra Stati costieri di mari chiusi o semichiusi parte X DIRITTO DI ACCESSO AL MARE E DAL MARE DEGLI STATI PRIVI DI LITORALE E LIBERTA' DI TRANSITO
Art. 124 Uso dei termini Art. 125 Diritto di accesso al mare e dal mare e libertà di transito Art. 126 Inapplicabilità della clausola della nazione più favorita Art. 127 Diritti doganali, tasse ed altre spese Art. 128 Zone franche ed altre strutture doganali Art. 129 Collaborazione nella costruzione e nel miglioramento dei mezzi di trasporto Art. 130 Misure per evitare od eliminare ritardi o altre difficoltà di carattere tecnico nel traffico in transito Art. 131 Uguaglianza di trattamento nei porti marittimi Art. 132 Concessione di più ampie agevolazioni di transito parte XI L'AREA
Art. 133 Uso dei termini Art. 134 Ambito di applicazione della presente Parte Art. 135 Regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti sezione 5
Art. 186 Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini del Tribunale Internazionale per il diritto del mare Art. 187 Competenza della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini Art. 188 Sottoposizione delle controversie a una speciale Camera del Tribunale Internazionale per il diritto del mare ovvero a una Camera ad hoc della Camera per la soluzione delle controversie sui fondi marini ovvero a un arbitrato commerciale obbligatorio Art. 189 Limitazione di competenza per ciò che riguarda le decisioni dell'Autorità Art. 190 Partecipazione al procedimento e comparizione degli Stati contraenti patrocinati Art. 191 Pareri consultivi Art. 207 Inquinamento da fonti terrestri Art. 208 Inquinamento provocato da attività relative al fondo marino soggette alla giurisdizione nazionale Art. 209 Inquinamento da attività condotte nell'Area Art. 210 Inquinamento da immissione Art. 211 Inquinamento provocato da navi Art. 212 Inquinamento di origine atmosferica o transatmosferica Art. 263 Responsabilità parte XII PROTEZIONE E PRESERVAZIONE DELL'AMBIENTE MARINO
Art. 192 Obbligo generale Art. 193 Diritto sovrano degli Stati di sfruttare le proprie risorse naturali Art. 194 Misure atte a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l'inquinamento dell'ambiente marino Art. 195 Obbligo di non trasferire il danno o il rischio, o di non trasformare un tipo di inquinamento con un altro Art. 196 Impiego di tecnologie oppure introduzione di specie importate o nuove Art. 197 Cooperazione a livello mondiale o regionale Art. 198 Notifica di danni imminenti o in atto Art. 199 Piani di intervento urgente contro l'inquinamento Art. 200 Studi, programmi di ricerca e scambi di dati e informazioni Art. 201 Criteri scientifici per elaborare la normativa pertinente sezione 6
Art. 213 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento di origine terrestre. Art. 214 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento derivato da attività connesse con il fondo del mare. Art. 215 Applicazione della normativa internazionale relativa all'inquinamento derivato da attività condotte nell'Area Art. 216 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento da immissione Art. 217 Applicazione della normativa da parte degli Stati di bandiera Art. 218 Applicazione della normativa da parte dello Stato del porto Art. 219 Misure di controllo delle condizioni di navigabilità delle navi al fine di evitare inquinamento Art. 220 Applicazione della normativa da parte dello Stato costiero Art. 221 Misure atte a evitare l'inquinamento derivato da incidenti in mare Art. 222 Applicazione della normativa relativa all'inquinamento atmosferico o transatmosferico Art. 264 Soluzione delle controversie Art. 265 Misure provvisorie sezione 7
Art. 223 Misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti Art. 224 Esercizio dei poteri di polizia Art. 225 Obbligo di evitare conseguenze nefaste nell'esercizio dei poteri di polizia Art. 226 Indagini su navi straniere Art. 227 Obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere Art. 228 Sospensione dei procedimenti e limiti dell'apertura degli stessi Art. 229 Istituzione di procedimenti civili Art. 230 Pene pecuniarie e rispetto dei diritti riconosciuti all'accusato Art. 231 Notifica allo Stato di bandiera e agli altri Stati interessati Art. 232 Responsabilità degli Stati derivanti dalle misure di applicazione Art. 233 Garanzie relative agli stretti usati per la navigazione internazionale sezione 8
Art. 234 Aree coperte dai ghiacci sezione 11
Art. 237 Obblighi derivati da altre convenzioni in materia di protezione e preservazione dell'ambiente marino parte XIII RICERCA SCIENTIFICA MARINA
Art. 238 Diritto di condurre ricerca scientifica marina Art. 239 Impulso alla ricerca scientifica marina Art. 240 Principi generali che disciplinano la condotta della ricerca scientifica marina Art. 241 Non riconoscimento delle attività di ricerca scientifica marina come fondamento giuridico di rivendicazioni parte XIV SVILUPPO E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA MARINA
Art. 266 Impulso allo sviluppo e al trasferimento di tecnologia marina Art. 267 Protezione di interessi legittimi Art. 268 Obiettivi fondamentali Art. 269 Misure atte a raggiungere gli obiettivi fondamentali parte XV SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 279 Obbligo di soluzione delle controversie con mezzi pacifici Art. 280 Soluzione delle controversie con qualsiasi mezzo pacifico scelto dalle parti Art. 281 Procedura da seguire nel caso in cui nessuna soluzione sia stata raggiunta dalle parti Art. 282 Obblighi risultanti da accordi generali, regionali o bilaterali Art. 283 Obbligo degli scambi di vedute Art. 284 Conciliazione Art. 285 Applicazione della presente Sezione alle controversie sottoposte ai sensi della Parte Xl. parte XVI DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 300 Buona fede e abuso di diritto Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360