Art. 98
Accordo

Art. 98

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In vigore dal 8 dic 1994
TITOLO VIII COOPERAZIONE FINANZIARIA Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo e in conformità degli , fatto salvo l', la Repubblica slovacca beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, inclusi quelli della Banca europea per gli investimenti conformemente all' dello Statuto della Banca.
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