Art. 90 · PICCOLE E MEDIE IMPRESE
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Art. 90

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PICCOLE E MEDIE IMPRESE

In vigore dal 8 dic 1994
PICCOLE E MEDIE IMPRESE 1. Le Parti cercheranno di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese del settore privato e la cooperazione tra PMI comunitarie e della Repubblica slovacca. 2. A tale scopo, esse promuoveranno gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori: - instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera; - creazione dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi; - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera (ad es., il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.). 3. Si fornirà l'assistenza tecnica necessaria, segnatamente per garantire alle PMI un adeguato sostegno istituzionale a livello nazionale e regionale, per quanto riguarda i servizi finanziari di formazione, di consulenza, tecnologici e commerciali.
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