Art. 83 · TELECOMUNICAZIONI
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Art. 83

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TELECOMUNICAZIONI

In vigore dal 8 dic 1994
TELECOMUNICAZIONI 1. Le Parti intensificheranno e potenzieranno la cooperazione nel settore, e a tale scopo avvieranno le seguenti iniziative: - scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni; - scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe; - formazione e consulenze; - trasferimenti di tecnologia; - designazione in entrambe di organismi adeguati per attuare progetti comuni; - promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee; - sviluppo di nuove comunicazioni, servizi e infrastrutture, soprattutto con applicazioni commerciali. 2. Queste attività si concentreranno nei seguenti settori prioritari: - modernizzazione della rete di telecomunicazioni della Repubblica slovacca e integrazione nelle reti europea e mondiale; - cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei; - integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni; - gestione delle telecomunicazioni nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana.
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