Art. 80 · SICUREZZA NUCLEARE
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Art. 80

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SICUREZZA NUCLEARE

In vigore dal 8 dic 1994
SICUREZZA NUCLEARE 1. Si cercherà principalmente di garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare; 2. La cooperazione si concentrerà nei seguenti settori: - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione; - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali; - problemi relativi ai ciclo del combustibile, salvaguardia dei materiali nucleari; - gestione delle scorie radioattive; - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari; - decontaminazione. 3. La cooperazione comprenderà altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-80