Art. 73 · COOPERAZIONE INDUSTRIALE
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Art. 73

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COOPERAZIONE INDUSTRIALE

In vigore dal 8 dic 1994
COOPERAZIONE INDUSTRIALE 1. La cooperazione dovrà promuovere la modernizzazione e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica slovacca nei settori pubblico e privato, nonché la cooperazione industriale tra operatori economici di entrambe le Parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato. 2. Si cercherà in particolare di: - ristrutturare i singoli settori; in tale contesto, il Consiglio di associazione esaminerà, in particolare, i problemi dei settori del carbone e dell'acciaio e la riconversione dell'industria bellica; - creare nuove imprese nei settori con un potenziale di crescita. 3. Le azioni di cooperazione industriale terranno conto delle priorità stabilite dalla Repubblica slovacca e cercheranno in particolare di costituire un contesto adeguato e trasparente per le imprese, di migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di condizioni per l'attività delle imprese, inclusa la necessaria assistenza tecnica.
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