Art. 72
Accordo

Art. 72

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In vigore dal 8 dic 1994
TITOLO VI COOPERAZIONE ECONOMICA 1. La Comunità e la Repubblica slovacca avviano una cooperazione economica per contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Repubblica slovacca, consolidando, per quanto possibile, i legami economici a favore di entrambe le Parti. 2. Si elaboreranno politiche ed altre misure finalizzate allo sviluppo economico e sociale della Repubblica slovacca e improntate al principio di uno sviluppo duraturo. Queste politiche dovranno tener conto, fin dall'inizio, delle considerazioni ambientali, che a loro volta saranno connesse alle esigenze di uno sviluppo sociale armonioso. 3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi in modo particolare sulle politiche e sulle misure relative all'industria, compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo. 4. Infine, si rivolgerà particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo armonioso della regione.
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