Art. 69
Accordo

Art. 69

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In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO III RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI Le Parti contraenti riconoscono che il principale requisito per l'integrazione economica della Repubblica slovacca nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura di questo paese a quella della Comunità. La Repubblica slovacca deve pertanto adoperarsi affinché, nei limiti del possibile, la sua legislazione sia gradualmente resa compatibile con quella comunitaria.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-69