Art. 60
Accordo

Art. 60

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In vigore dal 8 dic 1994
TITOLO V PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI CAPITOLO I PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTO DI CAPITALE Le Parti contraenti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le Parti, liberalizzati in conformità del presente Accordo.
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