Accordo
Art. 52
52 / 126In vigore dal 8 dic 1994
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.
2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-52