Art. 52
Accordo

Art. 52

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In vigore dal 8 dic 1994
1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo. 2. Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-52