Accordo
Art. 50
50 / 126In vigore dal 8 dic 1994
Ai fini del presente Accordo, per "servizi finanziari" si intendono le attività descritte nell'allegato XVI a). Il Consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVI a).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-50