Art. 46
Accordo

Art. 46

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In vigore dal 8 dic 1994
1. Nel rispetto delle disposizioni dell', fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamentazioni non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione. 2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVI a), il presente Accordo lascia impregiudicato il diritto delle Parti di adottare misure necessarie per svolgere la loro politica monetaria o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano per motivi di nazionalità le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della Parte in questione.
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