Art. 40
Accordo

Art. 40

40 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
1. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione le opportune disposizioni per conseguire l'obiettivo specificato nell'. 2. Il Consiglio di associazione adotta mediante decisione regole dettagliate per la cooperazione amministrativa che forniscano le necessarie garanzie in materia di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.
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