Art. 4
Accordo

Art. 4

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In vigore dal 8 dic 1994
Le Parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - incontri, a seconda dell'opportunità, tra il Presidente della Repubblica slovacca, da una parte, e il presidente del Consiglio europeo e il Presidente della Commissione delle Comunità europee, dall'altra; - incontri, al livello di alti funzionari (direttori politici), tra funzionari della Repubblica slovacca, da una parte, e la Presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno i canali diplomatici; - inserendo la Repubblica slovacca tra i paesi regolarmente informati delle questioni trattate dalla cooperazione politica europea e scambiandosi informazioni per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'; - qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-4