Art. 32
Accordo

Art. 32

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In vigore dal 8 dic 1994
Qualora l'osservanza delle disposizioni degli porti a i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la Parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficoltà per la Parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure, alle condizioni e secondo le proce- dure specificate nell'. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-32