Art. 25
Accordo

Art. 25

25 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO IV DISPOSIZIONI COMUNI Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-25