Accordo
Art. 25
25 / 126In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO IV
DISPOSIZIONI COMUNI
Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-25