Art. 23
Accordo

Art. 23

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In vigore dal 8 dic 1994
CAPITOLO III PRODOTTI DELLA PESCA Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Repubblica slovacca coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.
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