Art. 121
Accordo

Art. 121

121 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
Il presente Accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea per l'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica slovacca.
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