Art. 118
Accordo

Art. 118

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In vigore dal 8 dic 1994
Fin quando privati cittadini e operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente Accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Repubblica slovacca, dall'altro.
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