Art. 109
Accordo

Art. 109

109 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
Il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-109