Art. 103
Accordo

Art. 103

103 / 126
In vigore dal 8 dic 1994
Ai fini di un impiego ottimale delle risorse disponibili, le due Parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-11-11;672#art-a-103