Art. 45 · Misure differenziate e correttive
Accordo

Art. 45

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Misure differenziate e correttive

In vigore dal 23 nov 1994
Misure differenziate e correttive I paesi in via di sviluppo Membri importatori ed i paesi meno progrediti che sono Membri, se i loro interessi sono lesi da misure adottate in applicazione del presente Accordo, possono chiedere al Consiglio misure differenziate e correttive appropriate. Il Consiglio prende in ocnsiderazione l'adozione di tali misure appropriate alla luce delle disposizioni della Risoluzione 93(IV) adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;641#art-a-45