Art. 22 · Disposizioni finanziarie
Accordo

Art. 22

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Disposizioni finanziarie

In vigore dal 23 nov 1994
Disposizioni finanziarie 1. È istituito un conto amministrativo ai fini della gestione del presente Accordo. Le spese necessarie per la gestione del presente Accordo sono imputate sul conto amministrativo e sono coperte dai contributi annuali versati dai Membri e determinati secondo l'. Tuttavia se un Membro chiede servizi particolari, il Consiglio può decidere di approvare questa richiesta e reclamerà a detto Membro il pagamento di detti servizi. 2. Il Consiglio può istituire un conto separato ai fini dell'. Questo conto è finanziato con contributi volontari dei Membri e di altri organismi. 3. L'esercizio finanziario dell'Organizzazione coincide con l'anno del cacao. 4. Le spese delle delegazioni al Consiglio, al Comitato esecutivo e ad ogni altro Comitato del Consiglio o del Comitato esecutivo sono a carico dei Membri interessati. 5. Se le finanze dell'Organizzazione sono o sembrano essere insufficienti per finanziare le spese della rimanente parte dell'anno del cacao, il Direttore esecutivo convoca una sessione straordinaria del Consiglio nei successivi 20 giorni feriali, a meno che una riunione del Consiglio non sia già prevista entro i 30 giorni di calendario successivi.
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