Art. 11 · Procedura di voto del Consiglio
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Art. 11

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Procedura di voto del Consiglio

In vigore dal 23 nov 1994
Procedura di voto del Consiglio 1. Ciascun Membro dispone, per il voto, nel numero di voti in suo possesso e nessun Membro può dividere i suoi voti. Tuttavia, un Membro non è tenuto ad esprimere, nei voti che è autorizzato ad utilizzare in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, la stessa preferenza di quella espressa nei suoi propri voti. 2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni Membro esportatore può autorizzare ogni altro Membro esportatore, ed ogni Membro importatore può autorizzare ogni altro Membro importatore, a rappresentare i suoi interessi e ad esercitare il suo diritto di voto in ogni riunione del Consiglio. In questo caso, non è applicabile la limitazione prevista al paragrafo 5 dell'. 3. Un Membro autorizzato da un altro Membro ad utilizzare i voti che tale altro Membro detiene in virtù dell' utilizza questi voti in conformità con le istruzioni ricevute da detto membro.
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