Convenzione
Art. 8
8 / 20COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE
In vigore dal 23 nov 1994
COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE
Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-8