Art. 8 · COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE
Convenzione

Art. 8

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COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE

In vigore dal 23 nov 1994
COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE Le Parti possono continuare ad applicare gli accordi bilaterali o multilaterali o le altre intese in vigore o concluderne altre per adempiere agli obblighi che loro incombono ai sensi della presente Convenzione. Questi accordi o altre intese possono essere basati sugli elementi fondamentali di cui all'Appendice VI.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-8