Convenzione
Art. 3
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In vigore dal 23 nov 1994
NOTIFICA
1. Se un'attività prevista iscritta sulla lista che figura all'Appendice I è suscettibile di avere un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante, la Parte di origine in vista di procedere a consultazioni sufficienti ed efficaci come previsto dall', ne dà notifica ad ogni Parte che potrebbe a suo avviso essere colpita, non appena possibile ed al più tardi quando detta Parte dà avviso pubblico di tale attività.
2. La notifica contiene in particolare:
a) informazioni sull'attività prevista compresa ogni informazione disponibile su un suo eventuale impatto transfrontaliero;
b) informazioni sulla natura della decisione che potrà essere adottata;
c) l'indicazione di una scadenza ragionevole per la comunicazione di una risposta ai sensi del paragrafo 3 del presente Articolo, in considerazione della natura dell'attività proposta. Possono essere incluse le informazioni di cui al paragrafo 5 del presente Articolo.
3. La Parte colpita risponde alla Parte d'origine nel termine specificato nella notifica per accusare ricezione di quest'ultima e indica se essa intende partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale.
4. Se la Parte colpita fa sapere che non ha intenzione di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, oppure se non risponde entro il termine specificato nella notifica, le norme dei paragrafi 5, 6, 7 e 8 del presente Articolo e quelle degli Articoli da 4 a 7 non si applicano. In tal caso, non è pregiudicato il diritto della Parte di origine di determinare se essa deve procedere ad una valutazione dell'impatto ambientale in base alla sua normativa ed alla sua prassi nazionale.
5. Nel ricevere la risposta della Parte colpita che indica il suo intento di partecipare alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale, la Parte d'origine comunica alla Parte colpita, qualora essa non lo abbia ancora fatto:
a) informazioni pertinenti relative alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale con uno scadenzario per la comunicazione di osservazioni;
b) informazioni pertinenti sull'attività prevista e sull'impatto transfrontaliero pregiudizievole importante che potrebbe avere.
6. La Parte colpita comunica alla Parte di origine, a richiesta di quest'ultima, ogni informazione che può ragionevolmente essere ottenuta, concernente l'ambiente soggetto alla sua giurisdizione e suscettibile di essere colpito, qualora queste informazioni siano necessarie per costituire il fascicolo di valutazione dell'impatto ambientale. Le informazioni sono comunicate rapidamente e, se opportuno, tramite un organo comune qualora esista.
7. Se una Parte ritiene che un'attività proposta figurante nella lista contenuta all'Appendice I avrebbe su detta Parte una impatto transfrontaliero pregiudizievole importante e qualora non ne sia stata data notifica in attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo, le Parti interessate scambiano, a richiesta della Parte colpita, informazioni sufficienti al fine di iniziare un dibattito sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile. Se dette Parti sono concordi nel riconoscere che un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, si applicano le disposizioni della presente Convenzione. Se queste Parti non possono raggiungere un accordo sul fatto di sapere se un impatto transfrontaliero pregiudizievole importante è probabile, esse possono, l'una o l'altra, sottoporre la questione ad una Commissione d'inchiesta in conformità con le disposizioni dell'Appendice IV affinché quest'ultima pronunci un parere sulla eventualità di un impatto trasnfrontaliero pregiudizievole importante, a meno che non decidano di comune accordo di fare appello ad un altro metodo per risolvere la questione.
8. Le Parti interessate vigilano affinché la popolazione della Parte colpita, nelle zone suscettibili di essere colpite, sia informata dell'attività proposta ed abbia la possibilità di fornulare osservazioni o obiezioni in proposito e che queste osservazioni o obiezioni siano trasmesse all'Autorità competente della Parte d'origine, sia direttamente sia, se del caso, tramite la Parte d'origine.
Storico versioni
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