Art. 18 · ENTRATA IN VIGORE
Convenzione

Art. 18

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ENTRATA IN VIGORE

In vigore dal 23 nov 1994
ENTRATA IN VIGORE 1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del sedicesimo strumento di ratifica di accettazione, di approvazione o di adesione. 2. Ai fini del paragrafo 1 del presente Articolo lo strumento depositato da una Organizzazione d'integrazione economica regionale non ssarà considerato come aggiuntivo a quelli depositati dagli Stati membri di tale Organizzazione. 3. Nei confronti di ciascun Stato o Organizzazione di cui all', che ratifica accetta o approva la presente Convenzione o vi aderisce dopo il deposito del sedicesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, da parte di detto Stato o di detta Organizzazione, del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-18