Art. 15 · SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Convenzione

Art. 15

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SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

In vigore dal 23 nov 1994
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 1. Se una controversia sorge tra due o più Parti per quanto riguarda l'intepretazione o l'applicazione della presente Convenzione, queste Parti ricercano una soluzione negoziale o con ogni altro metodo di soluzione delle controversie da esse ritenuto accettabile. 2. Nel firmare, ratificare, accettare, approvare la presente Convenzione o aderirvi, o in qualsiasi successivo momento, una Parte può comunicare per iscritto al Depositario che per le controversie che non sono state risolte secondo il paragrafo 1 del presente Articolo, essa accetta di considerare come obbligatorie una delle seguenti modalità di soluzione, o entrambe, nelle sue relazioni con ogni Parte che accetti lo stesso obbligo: a) presentazione della controversia alla Corte Internazionale di giustizia; b) arbitrato, in conformità con la procedura definita all'Appendice VII. 3. Se le parti alla controversia hanno entrambe accettato i mezzi di regolamento delle controversie di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, la controversia può essere sottoposta alla Corte Internazionale di Giustizia a meno che le Parti non convengano diversamente.
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urn:nir:stato:legge:1994-11-03;640#art-c-15