Art. 1 · DEFINIZIONI
Convenzione

Art. 1

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DEFINIZIONI

In vigore dal 23 nov 1994
TRADUZIONE NON UFFICIALE CONVENZIONE SULLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE IN UN CONTESTO TRANSFRONTALIERO Gli Stati alla presente Convenzione Consapevoli delle reciproche incidenze delle attività economiche e delle loro conseguenze sull'ambiente. Ribadendo la necessità di garantire uno sviluppo razionale dal punto di vista ecologico, nonché durevole, Risolute ad intensificare la cooperazione internazionale nel settore della valutazione dell'impatto ambientale soprattutto in un contesto transfrontaliero, Consapevoli della necessità e dell'importanza di elaborare una politica di natura anticipatoria e di prevenire, attenuare e tenere sotto controllo ogni impatto pregiudizievole importante per l'ambiente in generale, soprattutto in un contesto transfrontaliero; Richiamando le disposizioni pertinenti dello Statuto delle Nazioni Unite, la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente (Conferenza di Stoccolma), l'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE) ed i documenti di chiusura delle Riunioni di Madrid e Vienna dei delegati degli Stati che hanno partecipato alla CSCE, Notando con soddisfazione i provvedimenti che gli Stati stanno adottando affinché la valutazione dell'impatto ambientale sia praticata in attuazione delle loro leggi e dei regolamenti amministrativi e della loro politica nazionale, Consapevoli della necessità di considerare specificamente i fattori ambientali che sono alla base del processo decisionale procedendo ad una valutazione dell'impatto ambientale a tutti i livelli amministrativi necessari, sia come strumento necessario per migliorare la qualità dei dati forniti ai responsabili consentendo loro in tal modo di adottare decisioni razionali dal punto di vista dell'ambiente e limitando per quanto possibile un impatto pregiudizievole importante delle attività, soprattutto in un contesto transfrontaliero, Tenendo presente gli sforzi spiegati dalle organizzazioni internazionali per promuovere la prassi della valutazione dell'impatto ambientale a livello sia nazionale che internazionale, tenendo conto dei lavori effettuati a questo proposito sotto gli auspici della Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, in particolare dei risultati del Seminario sulla valutazione dell'impatto ambientale (Settembre 1987, Varsavia (Polonia) et prendendo nota dei Fini e dei Principi della valutazione dell'impatto ambientale adottati dal Consiglio di Amministrazione del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, e della Dichiarazione ministeriale su di uno sviluppo durevole (maggio 1990 Bergen, Norvegia), Hanno convenuto quanto segue: Articolo primo DEFINIZIONI Ai fini della presente convenzione, i) l'espressione "Parti" significa, salvo indicazione contraria, le Parti contraenti alla presente Convenzione, ii) l'espressione "Parte di origine" indica la Parte (o le Parti) contraenti (i) alla presente Convenzione sotto la cui giurisdizione dovrebbe svolgersi l'attività prevista, iii) l'espressione "Parte colpita" significa la Parte o le Parti contraenti della presente Convenzione nella quale (o nelle quali) l'attività prevista potrebbe avere un impatto transfrontaliero; iv) l'espressione "parti interessate" indica la Parte d'origine e la Parte colpita che procedono ad una valutazione dell'impatto ambientale in attuazione della presente Convenzione; v) l'espressione "attività prevista" indica ogni attività o ogni progetto mirante a modificare sensibilmente un'attività, e per la cui esecuzione è richiesta una decisione di un'Autorità competente secondo ogni procedura nazionale applicabile, vi) L'espressione "valutazione dell'impatto ambientale" indica una procedura nazionale finalizzata a valutare il probabile impatto sull'ambiente di un'attività prevista; vii) L'espressione "impatto" significa ogni effetto ambientale di un'attività prevista, in particolare sulla salute e la sicurezza, la flora, la fauna, il suolo, l'aria, l'acqua, il clima, il paesaggio ed i monumenti storici o altre costruzioni, oppure l'interazione tra questi fattori; indica altresì gli effetti sul patrimonio culturale o le condizioni socio-economiche che risultano da modifiche di questi fattori; viii) L'espressione "impatto transfrontaliero" significa ogni impatto, e non esclusivamente un impatto di natura mondiale, derivante, entro i limiti di una zona che dipende dalla giurisdizione di una Parte, da una attività prevista la cui origine fisica sia situata in tutto o in parte nella zona dipendente dalla giurisdizione di un'altra Parte, ix) L'espressione "autorità competente" significa l'autorità (o le Autorità nazionali) designata (e) da una Parte per compiere le funzioni di cui nella presente Convenzione e/o l'autorità (o le Autorità abilitata (e) da una Parte ad esercitare poteri decisionali concernenti un'attività prevista; x) l'espressione "pubblica" indica una o più persone fisiche o morali.
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