Trattato
Art. 5
5 / 23In vigore dal 20 ott 1994
Le Alte Parti Contraenti sono convinte della necessità di rafforzare i loro rapporti nel settore della sicurezza per accrescere la fiducia reciproca e la stabilità in Europa. A tal fine le Parti svilupperanno contatti nel settore militare a diversi livelli mediante visite regolari dei rispettivi Ministri della Difesa, Capi di Stato Maggiore, delegazioni e unità delle varie Armi, allievi delle Accademie militari italiane e polacche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-5