Trattato
Art. 21
21 / 23In vigore dal 20 ott 1994
Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti.
Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.
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