Art. 17
Trattato

Art. 17

17 / 23
In vigore dal 20 ott 1994
Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura dei due Popoli e sul loro contributo alla civiltà europea, la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia compiranno ogni sforzo per sviluppare ulteriormente la collaborazione bilaterale nel campo della cultura. Le Alte Parti Contraenti dedicheranno una particolare attenzione alla promozione della conoscenza dei rispettivi patrimoni nazionali nei campi dell'arte e della cultura. Le Parti ribadiscono gli impegni assunti con l'Accordo sull'istituzione degli Istituti di Cultura italiano a Cracovia e polacco a Roma e forniranno il massimo appoggio allo sviluppo delle loro attività. Esse confermano la disponibilità a facilitare l'accesso alla lingua ed alla cultura dell'altra Parte attraverso il sostegno delle iniziative pubbliche e private e anche attraverso lo scambio di borsisti e di studenti. Le Parti incoraggeranno la collaborazione diretta tra i settori universitari, culturali ed artistici dei due Paesi nonché tra gli organismi che operano in tali settori. Le Parti si impegnano a rendere possibile nelle scuole e nelle istituzioni universitarie, l'insegnamento della lingua dell'altra Parte. A tal fine ciascuna delle due parti metterà a disposizione dell'altra i mezzi per favorire la formazione e l'aggiornamento dei docenti nonché i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e della tecnica informatica. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue. Le Parti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nel settore radiotelevisivo e negli altri settori di informazione ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi. Le Parti incoraggeranno la produzione di emissioni bilingue regolari e di sceneggiati dedicati ai maggiori eventi storici in entrambi i Paesi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-17