Trattato
Art. 11
11 / 23In vigore dal 20 ott 1994
Nel quadro degli accordi presenti e futuri tra le Comunità Europee e la Repubblica di Polonia ed avvalendosi delle norme giuridiche previste in tale ambito, le Alte Parti Contraenti, per quanto di competenza, intendono rafforzare la cooperazione economica nei settori di reciproco interesse, con particolare riferimento alla cooperazione industriale - favorendo il miglioramento delle condizioni generali di collaborazione tra le imprese e gli operatori - alla promozione e protezione degli investimenti, alla cooperazione scientifica e tecnologica, all'energia, alla petrolchimica, all'agricoltura ed all'industria alimentare, all'elettronica, alle telecomunicazioni, ai trasporti, all'ambiente, ai servizi finanziari, al turismo, alla formazione professionale e tecnica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1994-10-04;580#art-t-11