Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Polonia, fatto a Varsavia l'11 ottobre 1991.
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Trattato
Art. 1 TRATTATO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI POLONI Art. 2 Articolo 2 Le Alte Parti Contraenti terranno consultazioni sulle questioni internazionali Art. 3 Articolo 3 Le Alte Parti Contraenti ritengono che la minaccia e l'uso della forza debbano Art. 4 Articolo 4 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno i loro sforzi per contribuire alla c Art. 5 Articolo 5 Le Alte Parti Contraenti sono convinte della necessità di rafforzare i loro rap Art. 6 Articolo 6 Qualora si verificassero situazioni o controversie suscettibili, secondo una de Art. 7 Articolo 7 Le Alte Parti Contraenti sono fermamente intenzionate a consolidare attraverso Art. 8 Articolo 8 Le Alte Parti Contraenti intensificheranno gli sforzi per favorire l'unità del Art. 9 Articolo 9 Le Alte Parti Contraenti prendono atto con soddisfazione dell'intensificazione Art. 10 Articolo 10 Al fine di facilitare la transizione dell'economia polacca verso il mercato, l Art. 11 Articolo 11 Nel quadro degli accordi presenti e futuri tra le Comunità Europee e la Repubb Art. 12 Articolo 12 Ciascuna delle Alte Parti Contraenti assicura, conformemente al proprio ordina Art. 13 Articolo 13 Gli impegni presi dalla Repubblica Italiana negli accordi bilaterali con la Re Art. 14 Articolo 14 Le due Alte Parti Contraenti auspicano che lo sviluppo della cooperazione tra Art. 15 Articolo 15 Le Alte Parti Contraenti, consapevoli della grande importanza che la protezioe Art. 16 Articolo 16 Le Alte Parti Contraenti imprimeranno un'accelerazione alla loro collaborazion Art. 17 Articolo 17 Basandosi sul processo di plurisecolare reciproco arricchimento della cultura Art. 18 Articolo 18 Le Alte Parti Contraenti si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tute Art. 19 Articolo 19 Le Alte Parti Contraenti incoraggeranno l'intensificazione dei contatti dirett Art. 20 Articolo 20 Le Alte Parti Contraenti collaboreranno nella lotta al traffico illecito di st Art. 21 Articolo 21 Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi Art. 22 Articolo 22 Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scamb Art. 23 Articolo 23 Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verrà tacita Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360