Art. 7 · Stipendi, previdenza sociale e pensioni
Protocollo finanziario

Art. 7

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Stipendi, previdenza sociale e pensioni

In vigore dal 6 ott 1994
Stipendi, previdenza sociale e pensioni 1. Il Cancelliere e tutti gli altri membri della Cancelleria nominati conformemente all' della Convenzione percepiranno uno stipendio che sarà stabilito dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione. 2. Il personale della Cancelleria sarà limitato allo stretto necessario per assicurare il funzionamento della Corte. 3. I rappresentanti degli Stati parte della Convenzione garantiranno che il Cancelliere e il personale della Cancelleria godano di un sistema di previdenza sociale e di un trattamento di quiescenza adeguati.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-7