Art. 6 · Indennità e onorari simbolici anticipati
Protocollo finanziario

Art. 6

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Indennità e onorari simbolici anticipati

In vigore dal 6 ott 1994
Indennità e onorari simbolici anticipati 1. I membri del Bureau della Corte, delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali percepiranno un'indennità giornaliera, per ciascun giorno di esercizio delle loro funzioni. 2. I membri del Bureau della Corte percepiranno inoltre un onorario simbolico anticipato annuo. 3. L'indennità giornaliera e l'onorario simbolico anticipato annuo saranno stabiliti dai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-pf-6