Art. 11 · Conto speciale esborsi
Protocollo finanziario

Art. 11

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Conto speciale esborsi

In vigore dal 6 ott 1994
Conto speciale esborsi 1. Potrà essere istituito dagli Stati parte della Convenzione un conto speciale esborsi mirante a ridurre le spese di procedura per gli Stati parte di una controversia sottoposta alla Corte che abbiano difficoltà nel sostenere tali spese. Tale conto sarà finanziato da contributi volontari degli Stati parte della Convenzione. 2. Uno Stato parte di una controversia sottoposta alla Corte che desideri ricevere fondi dal conto speciale esborsi presenterà al Cancelliere una richiesta con preventivo dettagliato delle spese di procedura. Il Bureau della Corte esaminerà la richiesta ed inoltrerà la propria raccomandazione ai rappresentanti degli Stati parte della Convenzione, i quali decideranno se accogliere tale richiesta e in quale misura. Dopo l'esame della controversia, lo Stato che ha ricevuto fondi dal conto speciale esborsi invierà al Cancelliere, per l'esame da parte del Bureau, un rendiconto dettagliato delle spese di procedura effettivamente sostenute e procederà, qualora necessario, al rimborso delle somme in eccesso rispetto alle spese effettive.
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