Art. 8 · Procedimento per la presa di decisioni
Convenzione

Art. 8

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Procedimento per la presa di decisioni

In vigore dal 6 ott 1994
Procedimento per la presa di decisioni 1. Le decisioni della Corte sono adottate a maggioranza dei membri che partecipano alla votazione. Coloro che si astengono non sono considerati partecipanti alla votazione. 2. Le decisioni del Bureau sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che lo compongono. 3. Le decisioni delle Commissioni di Conciliazione e dei Tribunali Arbitrali sono adottate a maggioranza dei voti dei membri che li compongono, i quali non possono astenersi dal voto. 4. In caso di parità di voti, prevale il voto del funzionario che presiede.
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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-8