Art. 22 · Procedura per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione
Convenzione

Art. 22

22 / 52

Procedura per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione

In vigore dal 6 ott 1994
Procedura per la Costituzione di una Commissione di Conciliazione 1. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante domanda, nella domanda sono indicati l'oggetto della controversia, la parte o le parti contro cui essa è diretta, il nome o i nomi dei conciliatori che lo Stato richiedente o gli Stati richiedenti designano per far parte della Commissione. La domanda indica anche sommariamente i procedimenti di soluzione ai quali si è fatto precedentemente ricorso. 2. Al ricevimento di una domanda, il Cancelliere la notifica all'altra o alle altre parti della controversia indicate nella domanda. Entro un periodo di quindici giorni dalla notifica, l'altra o le altre parti della controversia designano il conciliatore o i conciliatori di loro scelta in seno alla Commissione. Qualora entro tale periodo una o più parti della controversia non abbiano designato il membro o i membri della Commissione che spetta loro di designare, il Bureau nomina l'appropriato numero di conciliatori. Tale nomina è effettuata fra i conciliatori designati conformemente all' dalla parte o da ciascuna delle parti coinvolte o, qualora tali parti non abbiano ancora designato i conciliatori, fra gli altri conciliatori non designati dall'altra o dalle altre parti della controversia. 3. Se la costituzione di una Commissione di Conciliazione è richiesta mediante accordo, nell'accordo è indicato l'oggetto della controversia. Se non vi è accordo, in tutto o in parte, per quanto riguarda l'oggetto della controversia, ciascuna parte in causa può definire la propria posizione rispetto a tale oggetto. 4. Contemporaneamente alla domanda di costituzione di una Commissione di Conciliazione mediante accordo, ciascuna parte notifica al Cancelliere il nome del conciliatore o dei conciliatori che essa ha designato per fare parte della Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-22