Art. 15 · Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato
Convenzione

Art. 15

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Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato

In vigore dal 6 ott 1994
Comunicazioni delle Domande di Conciliazione o di Arbitrato Il Cancelliere della Corte informa il Segretariato della CSCE di tutte le domande di conciliazione o di arbitrato affinché siano immediatamente trasmesse agli Stati partecipanti alla CSCE.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1994-09-21;567#art-c-15